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ATTIVITA’ DI VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI OGM
Documentazione
In applicazione del principio di precauzione (stabilito nell’articolo 174 del Trattato della Comunità europea) e a tutela delle proprie risorse genetiche agrarie (L.R. 1 marzo 2000 n. 15 “Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario”) nonchè della qualità e originalità della propria produzione agricola, la Regione Lazio ha sancito il divieto di coltivazione e allevamento a qualsiasi titolo di organismi geneticamente modificati su tutto il territorio regionale (L.R. 6 novembre 2006, n. 15 “Disposizioni urgenti in materia di organismi geneticamente modificati”).
Al fine di garantire l’adempimento del dettato legislativo, ad ARSIAL è stata demandato il compito di attuare l’attività di vigilanza e controllo anche attraverso la predisposizione e l’attuazione di piani pluriennali e annuali di vigilanza e controllo.
L’attività di vigilanza e controllo riguarda:
- l’esclusione dai contributi regionali per quelle aziende che utilizzano mangimi etichettati OGM per l’alimentazione del bestiame;
- l’esclusione dai contributi regionali per quelle imprese agricole, agroalimentari o produttrici di mangimi che utilizzano OGM nel ciclo produttivo;
- l’esclusione dai marchi di qualità regionali per l’imprese che utilizzano OGM nella produzione di beni agricoli o alimentari, freschi o trasformati;
- l’istituzione di un marchio regionale “Prodotto libero da OGM – GMO free” al fine di incentivare filiere produttive totalmente esenti da OGM;
- che chiunque vende prodotti OGM deve esporli e conservarli in appositi scomparti, tali da non consentire la loro mescolanza con prodotti privi di OGM e in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione;
- che chiunque somministra prodotti OGM ne deve fornire chiara informazione scritta, in modo da permettere al consumatore la loro chiara ed inequivocabile identificazione;
- l’obbligo, per chiunque vende sementi o altro materiale di propagazione, di pubblicizzare le prescrizioni e i divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di OGM in agricoltura e di tenere un registro nel quale devono essere annotati i dati sull’acquisto e sulla vendita di sementi o altro materiale di moltiplicazione OGM;
- il divieto di somministrare prodotti OGM nei servizi di ristorazione collettiva degli istituti scolastici e prescolastici, degli ospedali e dei luoghi di cura accreditati, degli uffici della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché dei rispettivi enti dipendenti. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva, sono tenuti anche ad esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti considerati.
Le legge regolamenta anche l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM, che è consentita esclusivamente per scopi di ricerca ai sensi del D.Lgs. 224/2003, purché in “ambiente chiuso e confinato” espressamente autorizzato e al di fuori di determinate aree.
L’Agenzia parallelamente svolge azioni di informazione e divulgazione indirizzate agli operatori e ai consumatori sui rischi derivanti dalla diffusione incontrollata degli organismi geneticamente modificati e sulle prescrizioni previste dalla normativa in vigore.
Documentazione
Per Informazioni:
ARSIAL – Servizio Tutela risorse, vigilanza e qualità produzioni
- Patrizia Elvira Minischetti, Tel. 06/86273224/451
- Claudia Papalini, Tel. 06/86273353
Fax 06/86273270
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